Il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il Dispositivo di Ripresa e Resilienza, stabilisce che tutte le misure e gli interventi dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR), per poter essere soggetti a finanziamento, debbano soddisfare il principio di “
non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” e che almeno il 37% delle risorse complessive contestualmente utilizzate debba contribuire alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
Tali vincoli nascono per coniugare crescita economica e tutela dell′ecosistema, con l′obiettivo di garantire investimenti realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali, e si traducono in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “
Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al Sistema di Tassonomia delle attività economiche sostenibili indicato all′Articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Quest′ultimo descrive i criteri generali affinché ogni attività economica, declinata su sei obiettivi ambientali (individuati nell′Accordo di Parigi - Green Deal Europeo), non comporti un danno significativo, contribuendo così alle finalità di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali.
In particolare, è stato stabilito che un′attività economica arreca un danno significativo:
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all′adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull′attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all′uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all′economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell′utilizzo di materiali recuperati o riciclati, a incrementi nell′uso diretto o indiretto di risorse naturali, all′incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell′inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell′aria, nell′acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l′Unione Europea.