25-09-2024

Che cos′è il Principio DNSH

Principio DNSH nel PNRR e sue applicazioni


Il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il Dispositivo di Ripresa e Resilienza, stabilisce che tutte le misure e gli interventi dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR), per poter essere soggetti a finanziamento, debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” e che almeno il 37% delle risorse complessive contestualmente utilizzate debba contribuire alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
Tali vincoli nascono per coniugare crescita economica e tutela dell′ecosistema, con l′obiettivo di garantire investimenti realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali, e si traducono in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al Sistema di Tassonomia delle attività economiche sostenibili indicato all′Articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Quest′ultimo descrive i criteri generali affinché ogni attività economica, declinata su sei obiettivi ambientali (individuati nell′Accordo di Parigi - Green Deal Europeo), non comporti un danno significativo, contribuendo così alle finalità di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali.

In particolare, è stato stabilito che un′attività economica arreca un danno significativo:
  • alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
  • all′adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull′attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
  • all′uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
  • all′economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell′utilizzo di materiali recuperati o riciclati, a incrementi nell′uso diretto o indiretto di risorse naturali, all′incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
  • alla prevenzione e riduzione dell′inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell′aria, nell′acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
  • alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l′Unione Europea.